[1]Articolo IV.

[2]1. - Nonostante le disposizioni di cui all'articolo III del presente Accordo, ciascuna Alta Parte Contraente conserva il diritto, in periodi di difficolta' valutarie, di applicare: a) restrizioni di cambio fino al limite necessario per assicurare la disponibilita' di valuta estera per il pagamento di beni e servizi essenziali alla salute e al benessere della propria, popolazione; b) restrizioni di cambio fino al limite necessario per prevenire la diminuzione delle riserve monetarie a un livello molto basso o per produrre un moderato aumento di riserve monetarie molto basse; e c) particolari restrizioni di cambio specificatamente autorizzate o richieste dal Fondo monetario internazionale. Nella eventualita' che ciascuna Alta Parte Contraente applichi restrizioni di cambio essa dovra', nel termine di tre mesi, adottare ragionevoli, specifiche misure per i trasferimenti di cui all'articolo III, paragrafo 2 (a), e, nei limiti del possibile, per i trasferimenti di cui all'articolo III, paragrafo 2 (b), tenendo presente le speciali esigenze in relazione ad altre transazioni, e fornira' all'altra Alta Parte Contraente adeguata opportunita', per consultazione in ogni momento circa tali misure ed altre questioni relative ai trasferimenti stessi. Tali misure saranno riesaminate in consultazione con l'altra Alta Parte Contraente ad intervalli non maggiori di dodici mesi. 2. - Le disposizioni del presente articolo, piuttosto che quelle dell'articolo XXIV, paragrafo 1 (f), del predetto Trattato, regoleranno le questioni di cui al presente Accordo.

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~artiv · fonte del testo