[1]Articolo II.

[2]Con riferimento all'articolo I, paragrafo 2 (c), del predetto Trattato di amicizia, commercio e navigazione, la legislazione relativa ai requisiti per l'esercizio di una professione non impedira' ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente di assumere esperti tecnici ed amministrativi, o stipulare con essi contratti per l'utilizzazione dei loro servizi, per il particolare scopo di effettuare, esclusivamente nell'ambito dell'impresa, esami, ispezioni contabili ed indagini tecniche nonche' di redigere relazioni, per detti cittadini e persone giuridiche ed associazioni, delle loro imprese, e di quelle nelle quali essi abbiano una compartecipazione finanziaria, nei territori della altra Alta Parte Contraente.

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~artii · fonte del testo