[1]Designazione delle Compagnie

[2]1. Ogni Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia che svolgera' i servizi concordati lungo le rotte specificate nell'Annesso. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovra' subito concedere alla compagnia designata le richieste autorizzazioni di esercizio, in base alle disposizioni contenute ai paragrafi (3) e (4) del presente Articolo. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una delle Parti Contraenti potranno richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di dimostrare di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati relativamente alle operazioni dei servizi aerei commerciali internazionali da dette Autorita' in conformita' con le norme della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una Compagnia e di sospendere o revocare la concessione dell'autorizzazione fatta alla compagnia e specificata nel paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, e comunque ove esistano dubbi che la reale proprieta' ed il controllo effettivo di detta compagnia siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia od ai suoi cittadini. Ciascuna Parte Contraente si impegna a fornire tutti i documenti che potrebbero essere richiesti dall'altra Parte Contraente, relativi a questo argomento. 5. Quando una compagnia e' stata cosi' designata ed autorizzata, puo' iniziare in qualsiasi momento a svolgere i servizi concordati purche' una tariffa stabilita in conformita' alle norme dell'articolo 8 del presente Accordo sia in vigore riguardo a detti servizi.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art4 · fonte su Normattiva