Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della causa nazionale, e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 4 giugno 1934 - Anno XII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - De Francisci
[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 20 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
