[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA-VARESE, CONCLUSA A ROMA IL 5 SETTEMBRE 1963

[2]Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato da sig. Ernesto Mario BOLASCO, Ministro plenipotenziario ed il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, rappresentato da sig. Henri LEVARLET, Rappresentante del Consiglio Superiore. Desiderosi di chiarire l'esatta portata dell'art. 7 della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio Superiore delle Scuole Europee per il funzionamento della Scuola Europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963; Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]L'art. 7 della Convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963, e' sostituito dal seguente: "Art. 7: Il Direttore, i componenti del corpo insegnante, nonche' il personale amministrativo della Scuola, che non siano di nazionalita' italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della Scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)liberta' di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per se', per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;
  • b)esenzione dalla imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attivita' presso la Scuola, nonche' dall'imposta sul valore locativo;
  • c)esenzione dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri per se', per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;
  • d)esenzione da ogni imposta diretta dovuta allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni sugli stipendi, emolumenti ed indennita' loro corrisposti dalla Scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti. Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo dell'iscrizione anagrafica nel Comune ove fissa la propria dimora, il Ministero degli Affari Esteri rilascera' una speciale carta di identita' e di soggiorno".

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;911~art1 · fonte su Normattiva