[1]ARTICOLO XXVI Domande di rimborso

[2]1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a richiesta dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte e' limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da presentarsi nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata di un attestato ufficiale dell'autorita' competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione. 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;912~artxxvi · fonte su Normattiva