[1]ARTICOLO VII. (Applicazione provvisoria).
[2]Ogni governo firmatario puo' depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo. Esso applica tale Protocollo in via provvisoria ed e' ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.
Testo vigente dal 13 dicembre 1982
