Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:

  • a)convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilita' delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori - 26 febbraio 1966;
  • b)protocollo A integrativo delle convenzioni sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente l'aumento del numero dei membri del comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 26 febbraio 1966;
  • c)protocollo B integrativo della convenzione di cui alla lettera a), concernente l'apertura di detta convenzione alla partecipazione degli Stati non firmatari delle convenzioni del 25 ottobre 1952 e del 25 febbraio 1961 (CIV) - 26 febbraio 1966;
  • d)protocollo concernente la proroga del termine di validita' della convenzione di cui alla lettera a) - 9 novembre 1973.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~art1 · fonte su Normattiva