Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:
- a)Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
- b)Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
- c)Protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970;
- d)Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961, sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970;
- e)Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973;
- f)Protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
