Come afferma la Corte di cassazione, l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, secondo il quale le imprese manufatturiere ed estrattive beneficiarie degli sgravi contributivi di cui all'art. 1 del d.l. 7 febraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT, contiene un rinvio formale, e non recettizio, ad un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio e che questa fa riferimento solo alla fonte di produzione di esso e non ad un atto determinato. Ciò significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT, vincola il giudice nel senso che egli non può riferirsi ad altre fonti per attingere il criterio di identificazione delle suddette imprese, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimità dell'atto, rimanendo applicabile il principio generale di sindacabilità degli atti amministrativi illegittimi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, l. 31 marzo 1979 n. 92 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1982 e 84/1983.
Art. 3 cost. · Art. 5 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione