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Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

  • a)amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonche' imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
  • b)consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonche' consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attivita' di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
  • c)imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
  • d)imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attivita' di raccolta di prodotti agricoli.

Testo in vigore dal 1 aprile 1979 al 20 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1979-03-31;92~art6 · fonte su Normattiva