- Rapporti annuali. Le Conferenze forniranno annualmente alle organizzazioni di caricatori e ai rappresentanti dei caricatori dei rapporti sulle loro attivita', per fornire informazioni di carattere generale su ogni questione di loro interesse, incluse specifiche informazioni sulle consultazioni condotte con i caricatori e le loro organizzazioni, sul seguito dato ai reclami, sui mutamenti nella composizione della Conferenza, e sui cambiamenti significativi nei servizi, nelle tariffe e nelle condizioni di trasporto. Tali rapporti annuali saranno trasmessi, a richiesta, alle autorita' competenti dei paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza interessata.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art10 · fonte su Normattiva