- Meccanismo di consultazione.
- 1)Sulle questioni di comune interesse devono aver luogo consultazioni tra la Conferenza, le organizzazioni di caricatori, i rappresentanti dei caricatori e, per quanto possibile, i caricatori che l'autorita' competente puo'' designare a tale scopo, se lo ritiene opportuno. Tali consultazioni avranno luogo tutte le volte che ne giunga richiesta da una qualsiasi delle parti sunnominate. Le autorita' competenti avranno il diritto, a richiesta, di partecipare pienamente alle consultazioni, ma cio' non significa che esse avranno un ruolo decisionale.
- 2)Le seguenti questioni, tra le altre, possono essere oggetto di consultazione:
- a)variazione nelle condizioni generali tariffarie e relative regolamentazioni;
- b)variazioni nei livelli generali dei tariffari e dei noli applicabili a merci di speciale importanza;
- c)tassi di nolo promozionali e/o speciali;
- d)applicazione di soprannoli e loro modifiche;
- e)accordi di fedelta', loro istituzione o modifiche nella forma e nelle condizioni generali;
- f)cambiamenti nella classificazione dei porti agli effetti delle tariffe;
- g)metodi da seguirsi dai caricatori per fornire le informazioni necessarie circa il volume probabile e la probabile natura dei loro carichi;
- h)presentazione dei carichi all'imbarco e condizioni relative al preavviso di spazio disponibile.
- 3)Nella misura in cui esse rientrano nell'ambito delle attivita' di una Conferenza anche le seguenti questioni possono formare oggetto di consultazioni:
- a)funzionamento dei servizi di ispezione del carico;
- b)cambiamento nella struttura dei servizi;
- c)effetti della introduzione di nuove tecnologie nei trasporti di merci in particolare della utilizzazioni con conseguente riduzione dei servizi convenzionali o soppressione dei servizi diretti;
- d)adeguatezza e qualita' dei servizi di trasporto marittimo, compresa l'influenza degli accordi di pool, di apporto o di partenza sulle disponibilita' dei servizi e sui tassi di nolo ai quali tali servizi vengono forniti, cambiamenti nelle aree servite e nella regolarita' degli scali delle navi conferenziate.
- 4)Le consultazioni debbono essere condotte prima che siano prese decisioni finali, a meno che non sia altrimenti previsto dal presente Codice. Dovra' essere dato preavviso della intenzione di prendere delle decisioni sulle questioni richiamate ai paragrafi 2) e 3) del presente articolo. Quando cio non fosse possibile, decisioni urgenti potranno essere prese in attesa che abbiano luogo le consultazioni.
- 5)Le consultazioni avranno inizio senza ritardi ingiustificati e in ogni caso nel termine massimo specificato nell'accordo di Conferenze o, in mancanza, non piu' tardi dei trenta giorni dopo la ricezione della proposta di consultazione, a meno che un termine di tempo diverso sia previsto dal presente Codice.
- 6)Nel corso delle consultazioni, le parti si adopereranno per fornire opportune informazioni, procedere tempestivamente alla discussione e al chiarimento delle questioni al fine di cercare delle soluzioni. Le parti interessate terranno conto dei pareri e delle difficolta' di ciascuna parte e si sforzeranno di raggiungere un accordo compatibile con la loro pratica commerciale.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
