- Meccanismo di consultazione.

  • 1)Sulle questioni di comune interesse devono aver luogo consultazioni tra la Conferenza, le organizzazioni di caricatori, i rappresentanti dei caricatori e, per quanto possibile, i caricatori che l'autorita' competente puo'' designare a tale scopo, se lo ritiene opportuno. Tali consultazioni avranno luogo tutte le volte che ne giunga richiesta da una qualsiasi delle parti sunnominate. Le autorita' competenti avranno il diritto, a richiesta, di partecipare pienamente alle consultazioni, ma cio' non significa che esse avranno un ruolo decisionale.
  • 2)Le seguenti questioni, tra le altre, possono essere oggetto di consultazione:
  • a)variazione nelle condizioni generali tariffarie e relative regolamentazioni;
  • b)variazioni nei livelli generali dei tariffari e dei noli applicabili a merci di speciale importanza;
  • c)tassi di nolo promozionali e/o speciali;
  • d)applicazione di soprannoli e loro modifiche;
  • e)accordi di fedelta', loro istituzione o modifiche nella forma e nelle condizioni generali;
  • f)cambiamenti nella classificazione dei porti agli effetti delle tariffe;
  • g)metodi da seguirsi dai caricatori per fornire le informazioni necessarie circa il volume probabile e la probabile natura dei loro carichi;
  • h)presentazione dei carichi all'imbarco e condizioni relative al preavviso di spazio disponibile.
  • 3)Nella misura in cui esse rientrano nell'ambito delle attivita' di una Conferenza anche le seguenti questioni possono formare oggetto di consultazioni:
  • a)funzionamento dei servizi di ispezione del carico;
  • b)cambiamento nella struttura dei servizi;
  • c)effetti della introduzione di nuove tecnologie nei trasporti di merci in particolare della utilizzazioni con conseguente riduzione dei servizi convenzionali o soppressione dei servizi diretti;
  • d)adeguatezza e qualita' dei servizi di trasporto marittimo, compresa l'influenza degli accordi di pool, di apporto o di partenza sulle disponibilita' dei servizi e sui tassi di nolo ai quali tali servizi vengono forniti, cambiamenti nelle aree servite e nella regolarita' degli scali delle navi conferenziate.
  • 4)Le consultazioni debbono essere condotte prima che siano prese decisioni finali, a meno che non sia altrimenti previsto dal presente Codice. Dovra' essere dato preavviso della intenzione di prendere delle decisioni sulle questioni richiamate ai paragrafi 2) e 3) del presente articolo. Quando cio non fosse possibile, decisioni urgenti potranno essere prese in attesa che abbiano luogo le consultazioni.
  • 5)Le consultazioni avranno inizio senza ritardi ingiustificati e in ogni caso nel termine massimo specificato nell'accordo di Conferenze o, in mancanza, non piu' tardi dei trenta giorni dopo la ricezione della proposta di consultazione, a meno che un termine di tempo diverso sia previsto dal presente Codice.
  • 6)Nel corso delle consultazioni, le parti si adopereranno per fornire opportune informazioni, procedere tempestivamente alla discussione e al chiarimento delle questioni al fine di cercare delle soluzioni. Le parti interessate terranno conto dei pareri e delle difficolta' di ciascuna parte e si sforzeranno di raggiungere un accordo compatibile con la loro pratica commerciale.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art11 · fonte su Normattiva