• 1)Le parti contraenti conferiranno alle Conferenze ed alle organizzazioni dei caricatori la capacita' necessaria per l'applicazione delle norme di questo capitolo. In particolare:
  • a)una Conferenza o una organizzazione di caricatori puo'' iniziare procedimenti come parte o essere designata come parte nei procedimenti esercitando una rappresentanza collettiva;
  • b)qualsiasi notifica rivolta a una Conferenza o ad un'organizzazione di caricatori a titolo collettivo costituira' anche notificazione a ciascun membro di tale Conferenza o organizzazione di caricatori;
  • c)una notifica rivolta ad una Conferenza o ad una organizzazione di caricatori sara' indirizzata alla sede sociale della Conferenza o dell'organizzazione di caricatori. Ciascuna Conferenza o organizzazione di caricatori fara' registrare l'indirizzo della sua sede sociale al Segretariato previsto all'art.46 par. 1). Nel caso che una Conferenza o una organizzazione di caricatori non effettui la registrazione o non abbia una sede sociale, ogni notifica rivolta a qualsiasi membro nel nome della Conferenza o dell'organizzazione dei caricatori sara' considerata come notifica a tale Conferenza o organizzazione.
  • 2)L'accettazione o il rifiuto di una raccomandazione dei conciliatori da parte di una Conferenza o di una organizzazione di caricatori sara' considerata come accettazione o rifiuto di detta raccomandazione da parte di ciascun membro della Conferenza o dell'organizzazione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art26 · fonte su Normattiva