- Accordi di fedelta'.
- 1)Le compagnie di navigazione conferenziate hanno il diritto di concludere ed applicare accordi di fedelta' con i caricatori nella forma e nei termini che saranno stabiliti a mezzo di consultazione tra la Conferenza e le organizzazioni di caricatori o rappresentanti di caricatori. Questi accordi di fedelta' devono contenere delle garanzie, prevedendo esplicitamente i diritti dei caricatori e dei membri della Conferenza. Essi sono basati sul sistema contrattuale o su qualsiasi altro sistema egualmente legittimo.
- 2)Qualunque sia l'accordo di fedelta', il tasso di nolo applicabile ai caricatori fedeli sara' fissato entro una scala determinata di percentuali del tasso di nolo applicabile agli altri caricatori. Quando una variazione nella differenza tra i due tassi causa un aumento nelle tariffe applicate ai caricatori, essa puo'' entrare in vigore solo dopo 150 giorni che la notizia sia stata data ai caricatori o secondo la pratica regionale e/o l'accordo concluso. Le controversie connesse con una variazione delle differenze dovranno essere regolate come previsto negli accordi di fedelta'.
- 3)L'accordo di fedelta' deve contenere delle garanzie, prevedendo esplicitamente i diritti e le obbligazioni dei caricatori e delle compagnie di navigazione conferenziate secondo, inter alia, le seguenti norme:
- a)la responsabilita' del caricatore varra' per i carichi il cui trasporto sia controllato da lui, dalla compagnia che gli e' affiliata, dalla sua filiale o dal suo spedizioniere, in conformita' del contratto di vendita delle merci interessate, a meno che egli con scappatoie, sotterfugi o intermediari, non tenti di dirottare il carico in violazione dell'accordo di fedelta';
- b)l'accordo di fedelta' deve precisare l'ammontare dell'effettivo risarcimento o dei danni - interessi contrattuali e/o delle penalita'. Le compagnie conferenziate possono tuttavia decidere di fissare il risarcimento dei danni in una misura piu' bassa o rinunziare a pretendere la liquidazione dei danni. In nessun caso, i danni liquidati a termini del contratto da pagarsi da parte del caricatore supereranno il tasso di nolo fissato per quel particolare tipo di spedizione, calcolato in base al tasso previsto nel contratto;
- c)il caricatore ha il diritto di riacquisire pienamente il suo stato di fedelta' fatto salvo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla Conferenza e specificate nell'accordo di fedelta';
- d)l'accordo di fedelta' dovra' contenere: (i) la lista delle merci comprese eventualmente anche le rinfuse caricate senza marca o numero, le quali sono espressamente escluse dagli accordi di fedelta'; (ii) la definizione delle condizioni in base alle quali le merci diverse da quelle indicate al precedente numero (i) sono considerate escluse dal campo di applicazione dell'accordo di fedelta'; (iii) il metodo di risoluzione delle controversie che si riferiscono all'applicazione degli accordi di fedelta'; (iv) una disposizione che preveda la possibilita' di porre termine all'accordo di fedelta' a richiesta di un caricatore o di una Conferenza, senza alcuna penalizzazione, alla scadenza di un termine di preavviso prestabilito da darsi per iscritto;e (v) le condizioni per la concessione di deroghe.
- 4)In caso di controversia tra una Conferenza e una organizzazione di caricatori e/o di caricatori sulla forma e sul contenuto di un progetto di accordo di fedelta', ciascuna delle due parti puo'' far risolvere la controversia in conformita' delle procedure appropriate stabilite in questo Codice.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
