1 - Le raccomandazioni dei conciliatori saranno fatte a termini del presente Codice. 2 - Quando il codice taccia su un punto qualsiasi, i conciliatori applicheranno le norme concordate fra le Parti al momento della procedura di conciliazione o successivamente ma non oltre il momento di presentazione delle prove ai conciliatori. Mancando tale accordo, sara' applicata la legge che, a giudizio dei conciliatori, e' la piu' direttamente collegata alla controversia. 3 - I conciliatori non delibereranno sulla disputa ex aequo et bono; a meno che le Parti non convengano in tal senso dopo che la controversia e' sorta. 4 - I conciliatori non potranno concludere con un non liquet basato sull'oscurita' della legge. 5 - I conciliatori possono raccomandare le misure correttive ed i risarcimenti previsti dalla legge applicabile alla controversia.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art35 · fonte su Normattiva