caso che la procedura di riconciliazione sia stata gia' iniziata, qualsiasi Parte, che non sia l'autorita' competente citata nell'art. 28, puo'' intervenire nel procedimento:
- a)come "Parte" se ha un interesse economico diretto nel caso;
- b)a sostegno di una delle Parti originarie, se ha un interesse economico indiretto; a meno che una delle Parti originarie non si opponga a tale intervento.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
