1 - Ciascuna delle Parti contraenti dovra' riconoscere una raccomandazione come vincolante fra le Parti che l'hanno accettata e, tranne che nei casi previsti dai par. 2) e 3) del presente articolo, dovra' fare eseguire, su richiesta di una delle Parti, tutte le obbligazioni stabilite nella raccomandazione come se si trattasse di sentenza definitiva di un Tribunale di quella Parte contraente. 2 - Il Tribunale o altra Autorita' competente del Paese in cui, a richiesta di una delle Parti considerate nel par. 1) del presente articolo, sono chiesti il riconoscimento o l'esecuzione di una raccomandazione puo'' negarli solo se abbia accertato che:

  • 1)una delle Parti che ha accettato la raccomandazione era, secondo la legge ad essa applicabile, legalmente incapace al momento dell'accettazione;
  • b)la raccomandazione sia stata ottenuta con frode o coercizione;
  • c)la raccomandazione sia contraria all'ordine pubblico del Paese in cui viene chiesta l'esecuzione;
  • d)la composizione del collegio dei Conciliatori, o la procedura della conciliazione, non sono in accordo con le norme del presente Codice. 3 - Una qualsiasi parte della raccomandazione non sara' resa esecutiva e riconosciuta valida se il Tribunale o ogni altra autorita' competente accerti che tale parte ricada in uno dei casi di cui ai commi del precedente part. 2) e possa essere separata dal resto della raccomandazione. Se tale parte non puo'' essere separata, tutta intera la raccomandazione non sara' ne' resa esecutiva ne' riconosciuta valida.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art39 · fonte su Normattiva