Meccanismo istituzionale 1 - Sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e tenendo conto dei punti di vista espressi dalle parti contraenti, nominera' un Segretario eventualmente assistito da personale supplementare nella misura necessaria per l'esercizio delle funzioni elencate nel paragrafo seguente. I servizi amministrativi di cui il Segretario ed i suoi collaboratori abbiano bisogno saranno forniti dall'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra 2 - Il Segretario svolgera' le seguenti funzioni, consultando ove sia il caso, le Parti Contraenti.

  • a)aggiornare la lista dei Conciliatori del Ruolo Internazionale dei Conciliatori e informare regolarmente le Parti Contraenti della composizione del detto Ruolo;
  • b)fornire i nomi e gli indirizzi dei Conciliatori su richiesta delle parti interessate;
  • c)ricevere e tenere copia delle richieste di conciliazione, delle risposte, delle raccomandazioni, delle accettazioni o dei rifiuti e delle loro motivazioni;
  • d)fornire, a richiesta, e a loro spese, le copie delle raccomandazioni e delle motivazioni addotte per il loro rifiuto alle organizzazioni dei caricatori, alle Conferenze ed ai Governi, salve le disposizioni di cui all'art. 40;
  • e)rendere disponibile informazioni di natura non riservata su casi conclusi di conciliazione, e senza indicazione delle parti interessate, ai fini della preparazione del materiale per la Conferenza di revisione di cui all'art. 52;
  • f)tutte le altre funzioni attribuite al Segretario dagli artt. 26 par. (1), lett. c) e 30 par. (2) e (3).

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art46 · fonte su Normattiva