1. Uno Stato puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il depositario avra' ricevuto la notifica.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art17 · fonte su Normattiva