1. Uno Stato puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il depositario avra' ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
1. Uno Stato puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il depositario avra' ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art17 · fonte su Normattiva