di assistenza 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, l'assistenza viene concessa su richiesta della Parte richiedente. 2. La richiesta, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 8, deve contenere le seguenti indicazioni: a. l'autorita giudiziaria che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme applicabili al caso; b. l'oggetto e il motivo della domanda e una sommaria descrizione dell'assistenza che si. chiede; c. una breve descrizione dei fatti che si presume costituiscano reato e un riferimento alle leggi peetinenti; d. ogni altra informazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti devono essere eseguiti gli atti, e. le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per l'esecuzione' degli atti, nonche' le generalita' delle autorita' o delle Parti private che possono parteciparvi, e f. il termine richiesto per dar corso a detta richiesta. 3. La richiesta, qualora abbia per oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto nonche', se del caso, delle particolari domande da rivolgere.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art15 · fonte su Normattiva