[1]Documenti di circolazione per gli autoveicoli

[2]I veicoli a motore che circolano tra le aree di cui al presente Accordo devono, in via generale, essere muniti di "Carnet de passages en douane" o di traffico. Il transito degli autoveicoli potra' essere effettuato anche senza la documentazione sopraindicata, in tal caso le Amministrazioni doganali di ambedue i Paesi adotteranno le maggiori facilitazioni previste dai rispettivi ordinamenti del che le due Delegazioni nella Commissione mista permanente si informeranno vicendevolmente. Sono comunque esclusi dalle predette facilitazioni gli autoveicoli in servizio pubblico. (pullman e taxi). Viene altresi' riconosciuto il diritto di transito con veicoli a motore per il trasporto di persone anche nei casi in cui i veicoli non siano di proprieta' del conducente.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art37 · fonte del testo