[1]Facilitazioni doganali per gli autoveicoli

[2]I pezzi di ricambio, le gomme e gli accessori d'uso dei veicoli a motore sono soggetti al pagamento di diritti doganali, a condizione che risultino registrati sul titolo di importazione temporanea di cui all'articolo 37 e siano riesportati. E' del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo che sia direttamente collegato col motore.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art38 · fonte del testo