[1]Servizio postale
[2]Le Parti contraenti esamineranno le possibilita' di utilizzare le linee marittime e terrestri di cui al presente Accordo per effettuare servizi postali giornalieri.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
[1]Servizio postale
[2]Le Parti contraenti esamineranno le possibilita' di utilizzare le linee marittime e terrestri di cui al presente Accordo per effettuare servizi postali giornalieri.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art39 · fonte del testo