[1]Transumanza stagionale

[2]Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altrla area di cui al presente Accordo, per transumanza stagionale, saranno esenti da ogni diritto di entrata e di uscita, e da ogni altra tassa ed imposta, purche' siano fatti ritornare entro uni periodo di tempo non superiore a sei mesi. Gli organi doganali potranno richiedere una garanzia che il bestiame verra' ricondotto nell'area di provenienza. Le facilitazioni di cui al precedente comma saranno applicate anche al bestiame partorito, come pure ai prodotti della lavorazione del latte ottenuti durante il pascolo. I nuovi nati ed i prodotti non dovranno superare il numero, rispettivamente le quantita' normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata della permanenza nell'altra area per il pascolo. I prodotti della lavorazione del latte possono essere trasportati successivamente, ma non piu' tardi di quattro settimane dal giorno del rientro del bestiame. Alle condizioni di cui al primo comma si possono trasportare dall'una all'altra area, anche le api per il pascolo stagionale. Per i nuovi sciami di api e per il miele ottenuto saranno applicate le facilitazioni e le condizioni previste per gli incrementi, rispettivamente per i prodotti del latte, di cui al secondo comma. Le autorita' competenti di ciascuna delle Parti, allo scopo di rendere possibile l'identificazione del bestiame che viene portato nell'altra area per la transumanza, potranno prendere misure per l'eventuale applicazione di un contrassegno.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art43 · fonte del testo