[1]Facolitazioni per i prodotti agricoli

[2]I prodotti agricoli muniri di lasciapassare di cui all'articolo 4, punto 1, potrammo espotrare una volta ogni quindici giorni dall'area di residenza stabilite dall'altra area di residenzastabilite dall'altra area, senza permessi di esportazione e di un importazione ed in esenzione di dogana e di altridiritti e tasse i propri prodotti nelle quantita' e nel valore complessivi di cui all'allegato 14, punto secondo. Le persone di cui al precedente comMa potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta per settimana, nel qual caso il valore dei prodotti non potra' superare la meta' del valore stabilito per l'esportazione quindicinale. Con le stesse facilitazioni e fino ad un limite dello stesso valore, le persone di cui al primo comma potranno importare dall'altra area nell'area di residenza stabile le altre merci nelle quantita' indicate nel predetto elenco per uso proprio o casalingo, ma comunque non per commercio. I lasciapassare rilasciati ai produttori agricoli saranno stampigliati con una dicitura attestante questa loro qualita' al fine del godimento delle facilitazioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art44 · fonte del testo