[1]Permesso stagionale di permanenza

[2]1. - Le persone di cui agli articoli 7, 9 e 10, le quali per esigenze di lavori stagionali debbano permanere nell'altra area per un periodo superiore ad un giorno, dovranno essere munite anche di un permesso stagionale di permanenza. in esso saranno indicati il periodo e la localita' di soggiorno nell'altra area, nonche' i numero d'ordine della tessera o del permesso per il transito agricolo. 2. - Il permesso stagionale di permanenza sara' valido per un periodo non superiore a tre mesi e sara' rinnovabile. Esso sara' conforme al modello di cui all'allegato 7. Per il rilascio e per il visto valgono le norme dell'articolo 12.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art14 · fonte del testo