[1]Facilitazioni per operai ed impiegati

[2]Gli operai e gli impiegati, residenti in una delle aree di cui al presente Accordo, qualora abbiano regolare rapporto di lavoro nell'altra area e finche' dura detto rapporto, potranno portare seco, mensilmente, senza permessi di esportazione e di importazione, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse, dall'area di occupazione stabile nell'area di residenza stabile, gli oggetti di vestiario, come pure i generi nella quantita' e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purche' siano destinati solamente ad uso proprio o casalingo e non al commercio. Le persone di cui al precedente comma potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta alla quindicina, nel qual caso il valore degli oggetti non potra' superare la meta' del valore previsto per l'importazione mensile. Alle persone di cui al presente articolo sara' consentito di trasferire tutto o la residua parte del salario in conformita' alle modalita' previste dagli Accordi di pagamento vigenti tra le Parti contraenti al momento del trasferimento.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art45 · fonte del testo