[1]Facilitazioni valutarie
[2]1. - I titolari di documento di transito, ad eccezione delle persone previste dall'articolo 45 e delle persone che abbiano beneficiato delle facilitazioni di cui all'articolo 44, potranno recare seco, nell'altra area, valuta del territorio della loro residenza per un importo massimo mensile di cui all'allegato 14, punto primo. Qualora i suddetti titolari di documenti rechino nell'altra area l'importo mensile di cui sopra in una sola volta, non potranno poi trasferire altra valuta, nei successivi viaggi da effettuarsi nel mese, salvo quanto consentito dalle disposizioni di carattere generale di cui al punto 2 del presente articolo. Le predette persone potranno avvalersi di tale facilitazione a condizione che denuncino agli organi doganali, al momento del passaggio, l'importo di valuta indicato nell'allegato 14, punto primo e dimostrino, al ritorno, di averla cambiata conformemente alle disposizioni valutarie vigenti nel territorio nel quale si sono recate. Le suddette persone, qualora abbiano beneficiato delle facilitazioni di cui al primo capoverso, potranno, in occasione del ritorno nel territorio di residenza stabile, recare seco, senza permessi di importazione ed esportazione ed in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse i generi nelle quantita' e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purche' siano destinati solamente per uso proprio o casalingo, ma comunque non per commercio per un valore che non superi l'importo della valuta esportata. 2. - Le speciali facilitazioni accordate a determinate categorie di persone dal presente Accordo non escludono il diritto di dette persone di avvalersi delle disposizioni valutarie di carattere generale vigenti nel territorio dal quale la valuta proviene.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
