[1]Controllo doganale
[2]Gli organi doganali, al fine del controllo dell'utilizzazione delle facilitazioni di cui agli articoli 44, 45 e 46, accerteranno sulla base dei prezzi correnti il valore dei generi che vengono importati ed esportati e lo annoteranno nello spazio appositamente predisposto sul lasciapassare.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
