[1]Altre facilitazioni

[2]A tutti i titolari di documento per il transito sara' consentito di portare seco, dall'area della propria residenza, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dogana e di ogni altro diritto, oltre quanto ammesso dagli articoli precedenti:

  • a)viveri e bevande per uso personale per 72 ore. Nell'elenco di cui all'allegato 15 e' previsto il tipo e la quantita' di generi che i titolari di documento di transito possono portare seco viaggiando dall'uno all'altro territorio ai sensi del presente articolo. Gli elenchi suddetti saranno esposti, insieme agli elenchi di cui all'articolo 48, nei locali delle Dogane affinche' le persone interessate ne prendano conoscenza;
  • b)un mazzo di fiori o una corona in occasione di onoranze funebri.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art51 · fonte del testo