[1]Stipulazione di speciali convenzioni

[2]Le questioni concernenti le prestazioni di assicurazioni sociali spettanti alle persone che, essendo stabilmente residenti in una delle aree considerate dal presente Accordo, hanno un regolare rapporto di lavoro nell'altra area, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate tra gli Istituti di assicurazione sociale delle due arti, affinche' agli assicurati stessi ed ai loro aventi diritto nell'area di residenza stabile sia resa possibile la Concessione di cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari, ivi compreso l'acquisto di medicinali ed altri mezzi terapeutici, nonche' il pagamento delle indennita', a carico degli Istituti competenti dell'altra area, che sono tenuti alle prestazioni di cui si tratta. Le predette convenzioni regolano anche la procedura per il rimborso delle spese che gli Istituti di un'area avranno sostenuto per conto degli Istituti dell'altra area.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art55 · fonte del testo