Sui fondi stanziati con l'art. 6 gravano anche le spese di funzionamento della commissione nonche' quelle per gli incarichi di cui all'art. 8, ultimo comma. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
