Sugli stanziamenti per gli anni 1986 e 1987, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, un'aliquota non superiore al 15 per cento e' riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario e straordinario interessanti le strade e le autostrade statali, al potenziamento dei mezzi meccanici operativi ed all'attuazione della nuova organizzazione manutentoria di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126. Ai fini dell'integrazione di cui al precedente articolo 1, quarto comma, l'ANAS e' autorizzata a versare le occorrenti somme al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a valere, per l'esercizio 1985, sulle disponibilita' per i programmi costruttivi di cui alla presente legge e, per gli esercizi 1986 e 1987, sull'aliquota di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 12 ottobre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-03;526~art7 · fonte su Normattiva