1. - Ai sensi della Convenzione, i ricercatori dello Istituto sono gli studenti o i ricercatori in possesso di titoli universitari nazionali che comprovino la loro idoneita' ad intraprendere o proseguire ricerche, che soddisfino alle condizioni previste all'articolo 27, paragrafo 3 e che siano ammessi all'Istituto. 2. - L'Istituto e' aperto ai cittadini degli Stati contraenti possono essere ammessi cittadini di altri Stati, nei limiti e alte condizioni stabiliti dalle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio superiore previa consultazione del Consiglio accademico. 3. - L'ammissione all'Istituto e' decisa dalla commissione di ammissione in base alle norme stabilite dalla Convenzione e dalle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio superiore. La commissione tiene conto della qualificazione dei candidati e, nella misura del possibile, della loro origine geografica. Le autorita' competenti degli Stati contraenti collaborano con l'istituto per l'applicazione della procedura di ammissione.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art16 · fonte su Normattiva