[1]1. - I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

[2]Belgio............................7,9

[3]Germania........................... 28

[4]Francia............................ 28

[5]Italia............................ 28

[6]Lussemburgo.......................... 0,2

[7]Paesi Bassi.......................... 7,9

[8]2. - A decorrere dal 1 gennaio 1978, il finanziamento sara' fissato su basi definite nel corso di un esame effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1977, tenuto conto dello sviluppo registrato a tale data in seno alle Comunita' europee e dell'alternativa offerta dal finanziamento comunitario.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art19 · fonte su Normattiva