titolo transitorio, ed in deroga all'Articolo 23 del presente Statuto la ripartizione dei contributi delle Parti Contraenti al bilancio di esercizio per i primi tre esercizi avviene applicando alla totalita' della differenza definita al paragrafo 1 dell'Articolo 23 di cui sopra, il criterio del Prodotto Nazionale Lordo cosi' come e' definito all'articolo 9 della Convenzione

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art32 · fonte su Normattiva