titolo transitorio, ed in deroga all'Articolo 23 del presente Statuto la ripartizione dei contributi delle Parti Contraenti al bilancio di esercizio per i primi tre esercizi avviene applicando alla totalita' della differenza definita al paragrafo 1 dell'Articolo 23 di cui sopra, il criterio del Prodotto Nazionale Lordo cosi' come e' definito all'articolo 9 della Convenzione
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
