1. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita' su proposta del presidente dell'istituto o di uno dei membri del Consiglio superiore, adotta le disposizioni regolamentari finanziarie che specificano in particolare:
- a)le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio annuale e al rendimento e alla verifica dei conti;
- b)le modalita' relative all'elaborazione delle previsioni finanziarie triennali;
- c)le modalita' e la procedura di versamento e di utilizzazione dei contributi degli Stati membri;
- d)le norme e le modalita' di controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili. 2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie di cui al paragrafo 1 possono prevedere l'istituzione di un Comitato per il bilancio e finanziario composto di rappresentanti degli Stati contraenti ed incaricato di preparare le deliberazioni del Consiglio superiore in materia di bilancio e finanziaria.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
