1. Il Consiglio adotta le disposizioni regolamentari di natura finanziaria che specificano tra l'altro: - le modalita' relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio annuale, nonche' al rendimento e alla verifica dei conti; - le modalita' di versamento e di utilizzazione delle risorse della Fondazione; - le norme e modalita' di controllo concernenti la responsabilita' degli ordinatori e dei contabili.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art17 · fonte su Normattiva