1. - Il Consiglio superiore si riunisce immediatamente dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 2. - Il Consiglio superiore conclude l'accordo relativo alla sede e provvede alla costituzione degli altri organi previsti nella Convenzione. 3. - I primi otto docenti dell'Istituto sono scelti all'unanimita' da un Comitato accademico provvisorio composto di due rappresentanti di ciascuno degli Stati contraenti, di cui almeno uno docente universitario. Il Consiglio accademico potra' deliberare validamente non appena sara' composto del presidente, del segretario generale e degli otto docenti summenzionati.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art30 · fonte su Normattiva