[1]1. - Il Consiglio superiore e' composto di rappresentanti dei governi degli Stati contraenti; ciascun governo dispone di un voto nell'ambito del Consiglio e vi delega due rappresentanti. Il Consiglio superiore si riunisce almeno una volta all'anno a Firenze. 2. - La presidenza del Consiglio superiore e' esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti. 3. - Il presidente dell'Istituto, il segretario generale ed un rappresentante delle Comunita' europee partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio superiore. 4. - Il Consiglio superiore e' responsabile dell'orientamento generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo. Esso facilita le relazioni sia tra i governi, per quanto riguarda l'Istituto, sia tra i governi e l'istituto stesso. Il Consiglio superiore prende le decisioni necessarie all'espletamento dei compiti cosi' affidatigli, alle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6. 5. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita':

  • a)stabilisce le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'istituto nonche' le disposizioni regolamentari finanziarie previste dall'articolo 26;
  • b)stabilisce le modalita' relative alla scelta delle lingue di lavoro, in conformita' dell'articolo 27;
  • c)elabora lo statuto del personale dell'Istituto; tale statuto deve definire il meccanismo secondo il quale saranno risolte le controversie tra l'Istituto e i beneficiari dello statuto;
  • d)decide la creazione dei posti permanenti di professori addetti all'istituto;
  • e)invita le personalita' definite all'articolo 9, paragrafo 3, a partecipare, alle condizioni che esso stesso stabilisce, alle attivita' del Consiglio accademico;
  • f)stipula l'accordo relativo alla sede tra l'istituto ed il governo della Repubblica italiana nonche' ogni strumento previsto dall'articolo 3, paragrafo 3;
  • g)procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto;
  • h)ammette una deroga all'articolo 8, paragrafo 3;
  • i)modifica la ripartizione in dipartimenti di cui all'articolo 11 o crea nuovi dipartimenti;
  • j)esprime il parere favorevole di cui all'articolo 34;
  • k)adotta le disposizioni di cui all'articolo 34. 6. - Il Consiglio superiore adotta a maggioranza qualificata tutte le decisioni che non siano quelle previste al paragrafo 5, e in particolare:
  • a)nomina il presidente e il segretario generale dell'Istituto;
  • b)approva il bilancio dell'Istituto e da' atto al presidente dell'esecuzione del bilancio;
  • c)approva, su proposta del Consiglio accademico, le linee generali dell'insegnamento;
  • d)stabilisce il proprio regolamento interno. 7. - Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata e' attribuita la seguente ponderazione:

[2]Belgio............................... 2 Germania.............................. 4 Francia.............................. 4 Italia............................... 4 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 2

[3]Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro governi. 8. - Le astensioni non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio superiore per le quali e' richiesta l'unanimita'.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art6 · fonte su Normattiva