Le controversie che possono sorgere tra gli Stati contraenti o tra uno o piu' Stati contraenti e l'Istituto sull'applicazione o sull'interpretazione della Convenzione, e che non hanno potuto essere risolte dal Consiglio superiore vengono, a richiesta di una parte della controversia, sottoposte ad arbitrato. In questo caso il presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee designa l'organo arbitrale che dovra' comporre la controversia. Gli Stati contraenti si impegnano ad eseguire le decisioni dell'organo arbitrale.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art29 · fonte su Normattiva