Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente dell'Istituto o il Consiglio accademico possono sottoporre al Consiglio superiore progetti volti alla revisione della Convenzione. Se il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', esprime parere favorevole sulla riunione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, questa e' convocata dal governo che assume la presidenza del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art33 · fonte su Normattiva