Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla Convenzione risulti necessaria l'azione di uno degli organi dell'Istituto, senza che la presente Convenzione abbia previsto i poteri d'intervento all'uopo necessari, il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', prende le disposizioni del caso.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
