Art. 24 — Revisione della Convenzione
A richiesta di uno degli Stati contraenti o dopo il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale, in seno alla quale ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potra' farsi rappresentare da un osservatore, al fine di esaminare la sua applicazione, nonche' l'opportunita' della sua revisione o di un allargamento di talune sue disposizioni. Tale consultazione avra' luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
