1. - L'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunita' europee diverso dagli Stati contraenti viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il governo della Repubblica italiana. 2. - L'adesione ha effetto alla data in cui il Consiglio superiore, che delibera all'unanimita' e d'intesa con lo Stato aderente, ha determinato le necessarie modifiche da apportare alle disposizioni della Convenzione, in particolare all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 19, paragrafo 1.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art32 · fonte su Normattiva