[1]Protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'istituto universitario europeo

[2]Gli Stati parti alla Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze, addi' 19 aprile 1972, Desiderosi di definire i privilegi e le immunita' necessari al buon funzionamento di detto Istituto hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[4]Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Istituto universitario europeo, in appresso denominato l'Istituto, beneficia dell'immunita' di esecuzione, salvo:

  • a)in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, e in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione da parte del suddetto autoveicolo;
  • b)in caso di esecuzione di una decisione arbitrale o giurisdizionale pronunciata in applicazione di una disposizione della Convenzione o del presente Protocollo;
  • c)laddove il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', abbia in un caso particolare rinunciato al beneficio della presente disposizione.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art1 · fonte su Normattiva