L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunita' necessari al compimento della loro missione, in conformita' del protocollo allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante. L'Istituto conclude con il governo della Repubblica italiana un accordo sulla sede, approvato all'unanimita' dal Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art4 · fonte su Normattiva