1. - I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili. La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti presi in applicazione dell'articolo 19 o autorizzati dal Consiglio superiore deliberando alla unanimita'. 2. - L'Istituto non permettera' che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per reato flagrante o per un delitto oggetto di un mandato dell'autorita' giudiziaria, di condanna penale o di decreto di espulsione. 3. - Gli archivi dell'Istituto sono inviolabili.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
