Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1931 al 16 dicembre 2009. 303 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorieta' delle concimaie, con le seguenti modificazioni:
tolto: Agli articoli 1 e 4, alle parole «tre anni», sono sostituite le parole «cinque anni».
tolto: All'art. 6 i primi tre comma sono sostituiti dai seguenti:
tolto: «Ove gli animali vengano ricoverati in agglomerati urbani ni di popolazione, i Comuni provvederanno a costruire, in conveniente posizione, adatti depositi di concime, per la migliore e piu' razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.
tolto: «L'obbligo di depositare il concime nei depositi comunali e' fatto a chiunque possegga animali stabulati nelle condizioni di cui sopra e non disponga di depositi di concime propri, costruiti a norma dell'art. 1 del presente decreto.
tolto: «Per la costruzione dei depositi di concime i Comuni possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno a contrarre mutui con il beneficio del concorso statale stabilito dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche».
tolto: All'art. 7 e' sostituito il seguente:
tolto: «Le dimensioni e tutte le altre caratteristiche dei depositi comunali di concime ed i regolamenti per l'uso dei depositi stessi e per la utilizzazione del concime saranno adottati dai Comuni sul parere della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, emesso su relazione del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1931 - Anno IX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Acerbo - Bottai - Rocco.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1931-06-25;925~art1 · fonte del testo