Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1931 al 16 dicembre 2009. 303 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorieta' delle concimaie, con le seguenti modificazioni:

tolto: Agli articoli 1 e 4, alle parole «tre anni», sono sostituite le parole «cinque anni».

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: All'art. 6 i primi tre comma sono sostituiti dai seguenti:

tolto: «Ove gli animali vengano ricoverati in agglomerati urbani ni di popolazione, i Comuni provvederanno a costruire, in conveniente posizione, adatti depositi di concime, per la migliore e piu' razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

tolto: «L'obbligo di depositare il concime nei depositi comunali e' fatto a chiunque possegga animali stabulati nelle condizioni di cui sopra e non disponga di depositi di concime propri, costruiti a norma dell'art. 1 del presente decreto.

tolto: «Per la costruzione dei depositi di concime i Comuni possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno a contrarre mutui con il beneficio del concorso statale stabilito dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche».

tolto: All'art. 7 e' sostituito il seguente:

tolto: «Le dimensioni e tutte le altre caratteristiche dei depositi comunali di concime ed i regolamenti per l'uso dei depositi stessi e per la utilizzazione del concime saranno adottati dai Comuni sul parere della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, emesso su relazione del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1931 - Anno IX

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: Mussolini - Acerbo - Bottai - Rocco.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1931-06-25;925~art1 · fonte del testo